Con la risposta all’interpello n. 287/2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al rapporto tra #detrazionifiscali e titoli edilizi.
Infatti, nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che, per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il DLGS 222/2016 ha attuato un riordino complessivo dei titoli legittimanti gli interventi edilizi ampliando la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera e, alla Tabella A nella Sezione II – Edilizia, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario in corrispondenza del lavoro da eseguire.
Inoltre, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato DLGS 222/2016, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il DM 2 marzo 2018 al quale è allegato il #GlossarioUnico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.